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Valutazione Effetti Ambientali

Valutazione Sperimentale Integrata degli Effetti Ambientali del PTC

Introduzione

L'Art.5, paragrafo 1, della Direttiva 2201/42/CE afferma: "Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale […] deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonchè le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo". L'Allegato I esprime i contenuti del Rapporto Ambientale ed individua in particolare le risorse, anche se la Direttiva parla di "aspetti" in relazione all'"ambiente", affermando che devono essere evidenziati i "possibili effetti significativi (detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori".

È indubbio che in un contesto normativo nel quale la pianificazione è guidata "esclusivamente" dalla L. 1150/42, e successive modifiche ed integrazioni, o anche dalla legislazione accessoria che ha introdotto in Italia il concetto di zoning (D.M. 1444/68) o che ha disciplinato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (L. 457/78), spostare l'attenzione da un processo decisionale zonizzativo e localizzativo ad uno orientato alla tutela delle risorse, come indotto dalla Direttiva, può risultare rivoluzionario: valutare gli effetti delle scelte di piano sull'ambiente costringe a ripensare da zero l'azione del pianificatore, quanto meno per non incorrere in evidenti contraddizioni al momento della valutazione, per non parlare degli effetti indiretti, di natura strumentale, sulle esigenze conoscitive del piano. Ma in un contesto normativo come quello toscano guidato dalla L.R. 5/95, esplicitamente orientata allo sviluppo sostenibile e che impone una pianificazione basata su poderosi quadri conoscitivi e che giunge al governo del territorio attraverso il governo e, soprattutto, la tutela delle risorse essenziali del territorio elencate all'Art.2 (e quasi coincidenti con quelle elencate dalla Direttiva) e che prevede già; una valutazione degli effetti ambientali degli strumenti di pianificazione, l'introduzione della metodologia comunitaria non sposta, nella sostanza, nulla. Sposta abbastanza, come vedremo, nel metodo e, come non vedremo, nel procedimento amministrativo di formazione ma non interviene sul patrimonio genetico dei piani, anzi vi si inserisce in maniera armonica esaltando la natura della pianificazione toscana e migliorando e chiarendo, forse un po' meglio dell'Art.32 sulla valutazione degli effetti prevista dalla L.R., le finalità della valutazione e gli elaborati necessari.

Questa precisazione è fondamentale per definire le condizioni normative al contorno del metodo di valutazione del PTC di Prato: condizioni che hanno portato all'approvazione di un Piano quindi già orientato alla sostenibilità ed alla tutela delle risorse essenziali del territorio. Ciò non toglie, ovviamente, che l'applicazione di una metodologia di valutazione come quella della Direttiva ad uno strumento urbanistico già impostato dal punto di vista conoscitivo e disciplinare non possa far emergere delle diseconomie, delle incongruenze, dei, sia pur limitati visto il contesto che si è descritto, disallineamenti rispetto alla norma comunitaria. Ma questo è lo scotto che si deve pagare per avviare e concludere la sperimentazione. Ed è uno scotto peraltro estremamente utile, nel momento del suo rilevamento, per future reimpostazioni del Piano: evidenzia degli "errori" che potranno essere corretti nell'ambito della redazione del prossimo PTC, proprio in virtù della loro emersione in questa sede.

Le fonti per la valutazione degli effetti ambientali del PTC

La presente valutazione non sarebbe stata possibile senza il ricco patrimonio informativo del Quadro Conoscitivo del PTC, al quale va il merito di aver delineato, pur con ineliminabili differenze di verticalizzazione, un quadro dello stato delle risorse di grande rilievo qualitativo, quantitativo e strumentale, con tutti i riferimenti necessari per risalire alle fonti dei dati. E' un merito che va equamente distribuito tra quanti hanno lavorato alla redazione del Piano (amministratori, progettisti, collaboratori, consulenti, dipendenti dell'Amministrazione). Il Q.C. del PTC costituisce quindi la fonte principale dei dati sullo stato delle risorse, insieme al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito del processo di Agenda 21 provinciale e ad alcuni approfondimenti conoscitivi redatti, dopo l'approvazione del Piano, dall'Ufficio PTC/SIT in raccordo con l'Ufficio Aree protette. Queste fonti costituiscono quindi parte integrante degli elaborati di valutazione e ad essi ci si deve riferire per approfondimenti informativi, mentre le informazioni conoscitive riportate nella presente Relazione si devono intendere come volutamente sintetiche, per esigenze di leggibilità. Si fa presente infine che il Rapporto Ambientale redatto ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è costituito, in un unicum inscindibile, oltre che da questa relazione, dagli Allegati 1 bis/1-6 alle NTA. del PTC, dai quadri valutativi allegati e dal software di valutazione appositamente sviluppato per la sperimentazione, oltre che, ovviamente, da tutti gli elaborati disciplinari del PTC, oggetto primario della valutazione.

 
 

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